Tribunale delle Imprese di Firenze, ordinanza del 21 gennaio 2025 – Pres. Ghelardini, Est. Grasselli
La pronuncia in commento affronta un tema di grande attualità: le conseguenze processuali dell’utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi, con particolare riferimento alla possibile configurabilità della responsabilità per lite temeraria.
Nel caso di specie, il difensore di una delle parti aveva citato nella propria comparsa alcuni precedenti giurisprudenziali che, in sede di discussione, si erano rivelati inesistenti. A seguito di contestazione, il legale aveva ammesso che tali riferimenti erano stati generati tramite ChatGPT, utilizzato da una collaboratrice di studio a sua insaputa, e aveva chiesto lo stralcio di tali citazioni ritenendo comunque sufficientemente fondata la propria linea difensiva anche senza di esse.
La controparte aveva quindi richiesto la condanna ex art. 96 c.p.c., sostenendo che l’indicazione di precedenti inesistenti avesse influenzato la decisione del collegio.
Il Tribunale ha respinto tale richiesta, sia con riferimento al primo che al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., sulla base di due ordini di motivazioni:
Quanto al primo comma, è mancata l’allegazione, anche generica, dei danni subiti dalla parte a causa dell’attività difensiva della controparte. Il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. ha natura extracontrattuale e richiede la prova sia dell’an che del quantum debeatur, o quantomeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa (Cass. 9080/2013), nonché una “sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (Cass. 7620/2013).
Quanto al terzo comma, il Tribunale ha escluso la sua applicabilità in quanto:
- la ratio della norma è disincentivare l’abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia;
- tale fattispecie rappresenta una species dei primi due commi, per cui richiede comunque la condotta in mala fede o colpa grave e l’abusività della condotta processuale;
- nel caso concreto, pur censurando l’omessa verifica dell’esistenza delle sentenze citate, il collegio ha ritenuto che l’indicazione di tali precedenti fosse diretta a rafforzare una linea difensiva già esposta in primo grado e non a resistere in giudizio in malafede.
La pronuncia appare condivisibile nella parte in cui esclude l’applicabilità del primo comma dell’art. 96 c.p.c. per difetto di allegazione del danno, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Più discutibile appare invece l’esclusione dell’applicabilità del terzo comma. Se è vero che la citazione dei precedenti inesistenti si inseriva in una strategia difensiva già delineata, è altrettanto vero che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale senza alcuna verifica delle fonti rappresenta una condotta gravemente negligente che rischia di minare la funzionalità del servizio giustizia, inducendo il giudice in errore attraverso la citazione di precedenti non esistenti.
La pronuncia offre quindi lo spunto per una riflessione più ampia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività forense. Se da un lato questi strumenti possono rappresentare un valido ausilio per i professionisti, dall’altro è necessario che il loro utilizzo sia accompagnato da un rigoroso controllo umano sulla veridicità e accuratezza delle informazioni generate. L’omissione di tale verifica, come nel caso di specie, può integrare quella colpa grave che giustifica l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., specie del terzo comma, la cui ratio è proprio quella di scoraggiare comportamenti processuali scorretti che minano la funzionalità del sistema giustizia.
In conclusione, se è condivisibile l’esclusione della responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c. per difetto di allegazione del danno, più criticabile appare la mancata applicazione del terzo comma, che avrebbe potuto rappresentare un importante precedente per sanzionare l’utilizzo improprio e non verificato dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi.